RLS

In base alla legge 626/1994 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Le novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008 hanno permesso di stabilire che all'interno di tutte le aziende si deve garantire la presenza di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale va garantita dal datore di lavoro, la formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori per questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro.

Il Rappresentante è eletto dai lavoratori, con diverse modalità, a seconda del numero di dipendenti occupati nell'azienda.
Le aziende che occupano non più di 15 lavoratori, votano il Rappresentante scegliendolo tra i dipendenti, mentre le aziende che contano più di 15 lavoratori, eleggono il Rappresentante per la sicurezza all'interno delle rappresentanze sindacali aziendali. Se l'azienda non dovesse disporre di questi organismi, il Rappresentante verrebbe scelto tra i lavoratori tramite la solita votazione.

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce anche che la nomina dei RLS deve avvenire in un'unica giornata per tutta la nazione, durante la giornata nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si celebra in un giorno non prestabilito durante la settimana europea per la sicurezza sul lavoro.

Il numero dei Rappresentanti deve essere stabilito dalla contrattazione collettiva, ma se ciò non dovesse accedere la legge predetermina il numero minimo di Rappresentantiper la sicurezza che deve avere un'azienda in rapporto al numero di dipendenti:

  • 1 rappresentante con meno di 200 lavoratori;
  • 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori;
  • 6 rappresentanti con più di 1000 dipendenti.

Il RLS svolge tutta una serie di compiti molto importanti all'interno dell'azienda, volti a dimostrare un costante interessamento rispetto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. In base all'art. 50 del D. Lgs. 81/2008, il Responsabile deve:

  • effettuare una consultazione preventiva in ordine alla valutazione dei rischi;
  • accedere ai luoghi di lavoro in cui sono presenti dei rischi;
  • dare un parere sulla scelta degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
  • effettuare una consultazione in merito all'organizzazione della formazione e sulla designazione del RSPP e degli addetti in materia di lotta antincendio e primo soccorso;
  • provvedere alla ricezione delle informazioni e dei documenti aziendali inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative ;
  • provvedere a promuovere, elaborare, individuare e attuare le misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
  • poter fare ricorso alle autorità competenti (ASL, Direzione provinciale del lavoro e Autorità Giudiziaria) se ritiene che le misure di protezione e prevenzione dai rischi adottate dal datore di lavoro non sono idonee.

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